(Adnkronos) – L’ordinanza del tribunale per i minorenni ha dato l’incarico ad una consulenza tecnica per verificare lo stato “psichico” dei genitori della famiglia che viveva nel bosco nel Chietino, come anticipato sui social il Tg1. Il Tribunale presiduto da Cecilia Angrisano, ha infatti disposto una consulenza tecnica d’ufficio sulle competenze genitoriali della coppia Catherine Birmingham, 45 anni, e Nathan Trevallion, 51 anni, confermando il collocamento dei tre figli in casa-famiglia e respingendo, allo stato, le richieste di modifica dei provvedimenti urgenti già adottati.  

 

L’ordinanza, dell’11 dicembre 2025, si inserisce in un procedimento avviato su ricorso del pubblico ministero minorile a seguito di una segnalazione dei Servizi sociali. Nel ricorso introduttivo, il pm aveva evidenziato “la condizione di sostanziale abbandono in cui si trovavano i minori, in situazione abitativa disagevole e insalubre e privi di istruzione e assistenza sanitaria”, precisando che “la famiglia viveva in un rudere fatiscente e privo di utenze e in una piccola roulotte” e che “i minori non avevano un pediatra e non frequentavano la scuola”. La situazione era emersa “a seguito dell’accesso al pronto soccorso della famiglia per ingestione di funghi”.  

Con decreto del 23 aprile 2025, poi confermato con ordinanza del 22 maggio, il Tribunale aveva già disposto che “i minori fossero affidati al Servizio Sociale, attribuendogli il potere esclusivo di decidere sul loro collocamento, nonché sulle questioni di maggior rilevanza in materia sanitaria”. Le relazioni acquisite in quella fase facevano emergere “indizi di preoccupante negligenza genitoriale, con particolare riguardo all’istruzione dei figli e alla vita di relazione degli stessi”, connessi “alla mancata frequentazione di istituti scolastici e all’isolamento in cui vivevano”.  

Sul piano abitativo, il Collegio sottolineava come fosse “imprescindibile una relazione tecnica sulla sicurezza statica del rudere destinato ad abitazione dei minori”, mentre sotto il profilo sanitario risultava necessario “svolgere più compiuti accertamenti sulla condizione dei minori”. Per questo il Servizio sociale era stato incaricato di “effettuare una visita pediatrica per l’accertamento della condizione di salute dei minori e di valutare il miglior collocamento degli stessi, in comunità o presso altre famiglie”.  

Nel corso delle udienze successive, i genitori avevano dichiarato “di avere attestato la regolarità del percorso di istruzione parentale” e di avere “la disponibilità di una normale abitazione provvista di tutte le utenze”, illustrando anche “lo stato di avanzamento dei lavori di ristrutturazione del casale”. I minori erano stati ascoltati dal Tribunale, “alla presenza della madre, che ha collaborato anche all’interpretazione delle dichiarazioni dei figli”. Nonostante tali dichiarazioni, con ordinanza del 13 novembre 2025 il Tribunale ha disposto “la sospensione dei genitori dalla responsabilità genitoriale e il collocamento dei minori in casa-famiglia”. Il provvedimento si fonda anche sugli sviluppi successivi, dai quali emerge che i genitori, “contrariamente all’impegno a collaborare dichiarato all’udienza cautelare, non hanno inteso più avere incontri e colloqui con gli assistenti sociali”.  

Secondo quanto riportato, si era resa necessaria “una visita domiciliare nel corso della quale i genitori avevano impedito l’accesso all’abitazione e un contatto diretto tra gli assistenti sociali e i minori”. Pur avendo inizialmente concordato un progetto di intervento, i genitori hanno poi “rifiutato di partecipare alle attività di supporto alla genitorialità, senza partecipare ad alcun incontro”.  

Particolarmente rilevante il capitolo sanitario. Il Servizio sociale ha trasmesso certificazioni dalle quali emergeva “la necessità, in considerazione della storia clinica e familiare, di effettuare visita neuropsichiatrica infantile […] nonché esami ematochimici per una valutazione dello stato immunitario vaccinale”. Accertamenti ai quali i genitori “hanno di fatto rifiutato di sottoporre i figli, dichiarando che vi consentiranno solo se verrà loro corrisposto un compenso di 50.000 euro per ogni minore”. 

Quanto all’abitazione, la perizia prodotta è stata ritenuta “del tutto insufficiente ad attestare condizioni dell’immobile idonee alla tutela dell’integrità fisica dei minori”, in quanto “non erano stati prodotti i documenti necessari previsti dal Tue”, mancava “il certificato di collaudo statico” ed era “pacifica l’assenza degli impianti elettrico, idrico e termico”, oltre alla mancata verifica “delle condizioni di salubrità dell’abitazione”. 

In tema di istruzione, il Tribunale precisa che il provvedimento cautelare “non è fondato sul pericolo di lesione del diritto dei minori all’istruzione, ma sul pericolo di lesione del diritto alla vita di relazione (articolo 2 Costituzione)”. Tuttavia, dopo l’inserimento in casa-famiglia, “la lesione del diritto all’istruzione […] è emersa a seguito delle verifiche compiute”.  

La relazione del Servizio sociale descrive infatti che la figlia maggiore “è ancora in una fase alfabetica e non ortografica”, mentre gli educatori riferiscono che i minori “si sono rifiutati di colorare e/o di leggere e scrivere” e che presentano “deprivazioni di attività condivisibili con il gruppo dei pari”.  

Il Tribunale evidenzia inoltre che “non è ancora pervenuta la valutazione del servizio di Neuropsichiatria Infantile” e che risulta “necessario un congruo accertamento tecnico sulle competenze genitoriali”, anche in considerazione di una condotta che “parrebbe deporre in favore di una notevole rigidità dipendente dai valori ai quali conformano le loro scelte di vita” e di “assenza di competenze negoziali”. Per questi motivi, viene disposta una consulenza tecnica d’ufficio per “compiere un’indagine personologica e psico-diagnostica del profilo di personalità di ciascun genitore”, “valutare se i genitori presentino caratteristiche psichiche idonee ad incidere sull’esercizio della responsabilità genitoriale” e “compiere un’indagine psico-diagnostica sui minori”. La consulenza sarà integralmente audio-videoregistrata, mentre il Servizio sociale dovrà trasmettere una relazione di aggiornamento sugli interventi compiuti.  

Quanto ai tempi, il Tribunale scandisce in modo puntuale le prossime fasi del procedimento. L’ordinanza prevede la nomina della consulente tecnica d’ufficio, incaricata di rispondere ai quesiti indicati in motivazione, con l’obbligo di depositare “una dichiarazione sottoscritta con firma digitale, recante il giuramento, entro il 5 gennaio 2026”. E’ stabilito che “il testo della relazione dovrà essere comunicato alle parti entro 120 giorni dalla data del deposito del giuramento”, mentre le parti e i loro consulenti potranno “formulare osservazioni per iscritto entro 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito della relazione”. La consulente dovrà quindi “depositare in cancelleria, entro ulteriori 30 giorni, la relazione definitiva contenente risposta alle osservazioni formulate dalle parti”. Parallelamente, il Tribunale dispone che “il Servizio Sociale trasmetta relazione di aggiornamento sugli interventi compiuti e programmati entro il 30 gennaio 2026” e concede alle parti “termine sino al 15 febbraio 2026 per il deposito di eventuali memorie”. Solo all’esito di tali adempimenti istruttori il Collegio valuterà le determinazioni definitive nell’interesse dei minori.