(Adnkronos) – Ultimi giorni per il pagamento della prossima rata della rottamazione-quater. Il termine è fissato al 31 luglio 2025, ma saranno comunque ritenuti tempestivi i versamenti effettuati entro il 5 agosto in considerazione dei cinque giorni di tolleranza concessi dalla legge. La scadenza riguarda sia la nona rata per i contribuenti in regola con i precedenti versamenti, sia la prima o unica rata per i riammessi alla definizione agevolata che hanno presentato domanda entro lo scorso 30 aprile.
In caso di mancato pagamento oppure effettuato oltre il termine ultimo o per importi parziali, la legge prevede la perdita dei benefici della definizione agevolata e gli importi già corrisposti saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute. I moduli di pagamento sono contenuti nella comunicazione delle somme dovute, inviata dall’agenzia delle entrate-riscossione, disponibile anche nell’area riservata del sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it a cui si accede tramite Spid, Cie, Cns e, per gli intermediari fiscali, con le credenziali Entratel. In alternativa, è possibile ottenere una copia via e-mail, compilando l’apposito form, presente nell’area pubblica del sito, allegando un documento di riconoscimento. È possibile pagare in banca, agli uffici postali, nelle tabaccherie e ricevitorie, agli sportelli bancomat abilitati, utilizzando i canali telematici delle banche, di poste italiane e di tutti gli altri prestatori di servizi di pagamento, aderenti al nodo pagoPa, sul sito di agenzia delle entrate-riscossione e con l’app equiclick. Si può pagare anche direttamente agli sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione prenotando un appuntamento.
La definizione agevolata dei carichi, affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, la cosiddetta rottamazione-quater, è stata introdotta dalla Legge di Bilancio 2023 e consente di versare solo gli importi dovuti a titolo di capitale e di rimborso spese per i diritti di notifica e le eventuali procedure esecutive. Non sono invece da corrispondere le somme dovute a titolo di sanzioni, interessi iscritti a ruolo, interessi di mora e aggio. Per quanto riguarda i debiti relativi alle multe stradali o ad altre sanzioni amministrative (diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o degli obblighi contributivi) non sono da corrispondere le somme dovute a titolo di interessi (comunque denominati, comprese pertanto le c.d. maggiorazioni), nonché quelle dovute a titolo di aggio.
Successivamente, la Legge n. 15/2025 di conversione del decreto Milleproroghe ha previsto una nuova opportunità per chi non è riuscito a rimanere in regola con i pagamenti. Il provvedimento ha stabilito che, limitatamente ai debiti compresi nelle dichiarazioni a suo tempo effettuate per aderire alla Rottamazione-quater, i contribuenti che alla data del 31 dicembre 2024 risultavano “decaduti” a seguito del mancato, insufficiente o tardivo versamento di quanto dovuto, potevano presentare, entro il 30 aprile 2025, domanda di riammissione ai benefici previsti e scegliere se pagare in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2025 o in un numero massimo di 10 rate.