(Adnkronos) – Per i 43 migranti portati in Albania martedì scorso, i giudici della Corte di Appello di Roma hanno sospeso il giudizio di convalida dei trattenimenti, rimettendo gli atti alla Corte di Giustizia dell’Unione Europa.
Con la sospensione della decisione dei giudici, allo scadere dei termini per la convalida dei trattenimenti, i migranti, provenienti da Bangladesh ed Egitto, potranno essere riportati in Italia. La decisione è in linea con quelle già adottate dal 18 ottobre scorso in poi quando i giudici della sezione specializzata in materia di immigrazione del tribunale di Roma non avevano convalidato i trattenimenti, emessi dalla questura di Roma, per i primi migranti che erano stati trasferiti all’interno del centro di permanenza per il rimpatrio di Gjader.
“Questa Corte intende sottoporre alla Corte di Giustizia, quale quesito pregiudiziale, la questione se il diritto unitario consenta o meno di designare un Paese sicuro quando le condizioni sostanziali per la sua designazione non sono soddisfatte per alcune categorie di persone. Del resto, numerosi giudici italiani si sono rivolti alla Corte di giustizia, mettendo in dubbio la possibilità di qualificare un Paese di origine come sicuro là dove siano presenti esenzioni per categorie soggettive”, scrivono i giudici della Corte di Appello di Roma in uno dei provvedimenti con cui hanno sospeso il giudizio di convalida dei trattenimenti rimettendo gli atti alla Corte di Giustizia di Giustizia dell’Unione Europa per i 43 migranti. “Infine, la Corte di Cassazione, con ordinanza interlocutoria del 30 dicembre 2024, ha rinviato la causa a nuovo ruolo, in attesa della decisione della Corte di giustizia sul rinvio pregiudiziale disposto, nell’ambito di altro giudizio principale, ritenendo di offrire il proprio contributo al dibattito in essere, ma senza esprimere principi di diritto, ritenendo necessario attendere il pronunciamento”.
Per i giudici della Corte di Appello “il giudizio va sospeso nelle more della decisione della Corte di Giustizia. Poiché per effetto della sospensione è impossibile osservare il termine di quarantotto ore, previsto per la convalida, deve necessariamente essere disposta la liberazione del trattenuto, così come ha ripetutamente affermato la Corte Costituzionale in casi analoghi (nei quali è stata sollevata questione di legittimità costituzionale nell’ambito di procedimenti di convalida di arresto). L’art.14, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, collega, infatti, la perdita di efficacia del trattenimento alla carenza, per qualsiasi ragione, di un provvedimento di convalida nel termine di quarantotto ore dalla richiesta”.